LO STATUTO
Art. 1 – Denominazione
E’ istituita in Torino per opera di Fabrizio Oria , Anna Pellegrini , Roberto Busso la Fondazione Cecilia Oria
Art. 2 – Sede legale
La Fondazione ha sede legale in Torino in e opera nella provincia di Torino in Via San Francesco da Paola 16 – 10123 Torino e opera nella provincia di Torino.
Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
In particolare le sue attività consistono:
• nell’aiuto ai bisognosi ed indigenti procurando loro le risorse o i beni necessari al loro sostentamento;
• nelle attività di beneficenza in genere consistenti sia in erogazioni in denaro che in natura a favore degli indigenti, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale;
• nelle attività di beneficenza in genere consistenti sia in erogazioni in denaro che in natura a favore di altre ONLUS o di enti o organizzazioni pubbliche operanti nell’ambito dell’assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica con riferimento a particolari patologie di rilevanza sociale, degli aiuti umanitari; della promozione della cultura e dell’arte, dell’istruzione e formazione, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente dello sport dilettantistico.
E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.Nello svolgimento di tali attività la Fondazione potrà:
a) promuovere iniziative di carattere pubblico e non aventi contenuto, a mero titolo esemplificativo enon esaustivo, artistico, culturale, scientifico, musicale, sportivo, ludico, ricreativo;
b) curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni, riviste e manuali;
c) istituire borse di studio per gli studenti universitari o di specializzazione post universitaria;
d) collaborare con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe affinità;
e) promuovere e sostenere le attività di volontariato;
f) prendere tutte le iniziative atte a raggiungere gli scopi precisati.
Art. 4 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
• dalla dotazione iniziale di € …….
• da beni mobili e immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
• da eventuali donazioni, erogazioni o lasciti;
• da ogni altro incremento derivante dalla attività economica finanziaria e patrimoniale svolta, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.
Art. 5 – Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante “disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali”.
Art. 6 – Risorse economiche
I mezzi ordinari per l’attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.
Art. 7 – Amministrazione
La fondazione è retta, a scelta, da un Amministratore Unico o da Consiglio di amministrazione, composto da numero variabile da due e fino ad un massimo di dieci componenti che durano in carica tre anni o a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni
I consiglieri scaduti possono essere rieletti.
Il primo consiglio è nominato nell’atto costitutivo dai fondatori.
Successivamente, i componenti del consiglio di amministrazione o l’Amministratore Unico verrà o verranno nominato o nominati dai fondatori o dai loro eredi diretti all’uopo convocati.
Il Consiglio di amministrazione elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente.
Art. 8 – Riunioni
Il Consiglio si riunisce ordinariamente due volte l’anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, spedita ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata per telex o telegramma entro il giorno precedente.
Le sedute del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Sono valide le riunioni di consiglio quando, anche in assenza di regolare convocazione, sia presente la totalità dei componenti
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.
Per le modifiche statuarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti ed il voto favorevole del Presidente.
Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.
Delle riunioni del consiglio si darà atto con verbalizzazione in apposito registro.
Art. 9 – Competenze
Sono di competenza del Consiglio di amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. in particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:
a) la programmazione anno per anno dell’attività sociale;
b) la formazione e la approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
c) l’organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
d) l’approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore di interesse per le iniziative promosse;
e) la nomina del direttore, del segretario generale, di procuratori, di funzionari e di dipendenti;
f) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
g) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull’accettazione di liberalità, sull’assunzione d’obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d’ipoteche;
h) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;
i) l’approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;
j) le modifiche statuarie.
Art. 10 – Presidente
Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
– presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione;
– provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
– adotta provvedimenti d’urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo nove riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza. Al Presidente, o all’Amministratore Unico, spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede. In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.
Art. 11 – Durata esercizio sociale
Gli esercizi sociali durano dal 1 gennaio al 31.12 di ciascun anno.
Art. 12 – Bilancio preventivo
Il Consiglio di amministrazione predispone entro il 30.11 di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.
Art. 13 – Bilancio consuntivo
Il Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale redige il bilancio consuntivo, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei terzi.
Nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare indicato dall’art. 2435 bis c.c., il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.
Art. 14 – Revisori
Qualora sia previsto dalla legge si provvederà alla nomina di un Collegio di Revisori o anche ad un Revisore Unico. Il Collegio dei revisori si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dai fondatori o dai loro eredi diretti.
I revisori effettivi eleggono tra loro il Presidente del collegio. I revisori restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il collegio ha i doveri ed i compiti stabiliti dalla legge.
Art. 15 – Scioglimento
La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
– per volontà della maggioranza assoluta dei fondatori o dei loro eredi diretti;
– per avvenuto conseguimento dello scopo statuario;
– per sopravvenuta impossibilit di realizzare lo scopo sociale.
Art. 16 – Liquidatore
In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione, o l’Amministratore Unico
con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 17 – Devoluzione del patrimonio
All’atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od associazioni sempre costituite in organizzazione non lucrative di utilità sociale o a fini
di pubblicità utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 – Norme finali
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.