
LO STATUTO
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita in Torino la Fondazione Cecilia Oria Onlus.
Art. 2 – Sede legale
La Fondazione Cecilia Oria Onlus ha sede legale in Torino in Via San Francesco da Paola 16.
Art. 3 – Scopo
Lo scopo della Fondazione viene modificato come segue:
2.La Fondazione ha lo scopo esclusivo del perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore della ricerca scientifica ed opera senza fini di lucro supportando progetti gestiti da enti di ricerca, ospedali od università, al fine della prevenzione, della diagnosi e della cura di patologie oncologiche pediatriche.
La Fondazione ha inoltre, tra gli obiettivi, iniziative volte ad inserire i bambini e/o adolescenti malati in progetti artistici al fine di far loro vivere momenti di gioia ed avvicinarli al mondo dell'arte.
La collaborazione con Musei, Fondazioni per l'arte e centri culturali consente di organizzare incontri con gli artisti, laboratori, visite alle mostre e realizzazione di elaborati da parte dei bambini e/o adolescenti affetti da patologie oncoloche.
Ai fini del raggiungimento del predetto scopo, la Fondazione potrà sia provvedere direttamente alle erogazioni in denaro a favore di enti di ricerca, ospedali o università, sia concedere erogazioni con utilizzo di somme provenienti dalla gestione o dalle donazioni ricevute, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa persegue esclusivamente lo scopo di cui al comma 2. che precede e non può svolgere attività diverse da quelle menzionate al comma 2. medesimo, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse, anche di natura commerciale, purché strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione e aventi carattere residuale e nel rispetto dei limiti posti dalle vigenti norme in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
4. La Fondazione nello svolgimento della propria attività potrà: a) promuovere iniziative aventi contenuto artistico, culturale, scientifico, musicale, sportivo, ludico e ricreativo; b) curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni e riviste; c) collaborare con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi affinità analoghe; d) promuovere e sostenere attività di volontariato, a favore di bambini e/o adolescenti affetti da patologie oncologiche o croniche gravi.".
Art. 4 – Patrimonio
Il patrimonio iniziale indisponibile della Fonda- zione è determinato in euro 30.000 (trentamila). Tale somma è depositata sul conto corrente in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura IT79P0883301003000200101156
Art. 5 – Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante “disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali”.
Art. 6 – Risorse economiche
I mezzi ordinari per l’attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.
Art. 7 – Amministrazione
La fondazione è retta, a scelta, da un Amministratore Unico o da Consiglio di amministrazione, composto da numero variabile da due e fino ad un massimo di dieci componenti che durano in carica tre anni o a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni
I consiglieri scaduti possono essere rieletti.
Il primo consiglio è nominato nell’atto costitutivo dai fondatori.
Successivamente, i componenti del consiglio di amministrazione o l’Amministratore Unico verrà o verranno nominato o nominati dai fondatori o dai loro eredi diretti all’uopo convocati.
Il Consiglio di amministrazione elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente.
Art. 8 – Riunioni
Il Consiglio si riunisce ordinariamente due volte l’anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, spedita ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata per telex o telegramma entro il giorno precedente.
Le sedute del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Sono valide le riunioni di consiglio quando, anche in assenza di regolare convocazione, sia presente la totalità dei componenti
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.
Per le modifiche statuarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti ed il voto favorevole del Presidente.
Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.
Delle riunioni del consiglio si darà atto con verbalizzazione in apposito registro.
Art. 9 - Competenze
Sono di competenza del Consiglio di amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. in particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:
a) la programmazione anno per anno dell’attività sociale;
b) la formazione e la approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
c) l’organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
d) l’approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore di interesse per le iniziative promosse;
e) la nomina del direttore, del segretario generale, di procuratori, di funzionari e di dipendenti;
f) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
g) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull’accettazione di liberalità, sull’assunzione d’obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d’ipoteche;
h) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;
i) l’approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;
j) le modifiche statuarie.
Art. 10 – Presidente
Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
- presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- adotta provvedimenti d’urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo nove riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza. Al Presidente, o all’Amministratore Unico, spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede. In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.
Art. 11 – Durata esercizio sociale
Gli esercizi sociali durano dal 1 gennaio al 31.12 di ciascun anno.
Art. 12 – Bilancio preventivo
Il Consiglio di amministrazione predispone entro il 30.11 di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.
Art. 13 – Bilancio consuntivo
Il Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale redige il bilancio consuntivo, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei terzi.
Nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare indicato dall’art. 2435 bis c.c., il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.
Art. 14 – Revisori
Qualora sia previsto dalla legge si provvederà alla nomina di un Collegio di Revisori o anche ad un Revisore Unico. Il Collegio dei revisori si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dai fondatori o dai loro eredi diretti.
I revisori effettivi eleggono tra loro il Presidente del collegio. I revisori restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il collegio ha i doveri ed i compiti stabiliti dalla legge.
Art. 15 – Scioglimento
La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- per volontà della maggioranza assoluta dei fondatori o dei loro eredi diretti;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statuario;
- per sopravvenuta impossibilit di realizzare lo scopo sociale.
Art. 16 – Liquidatore
In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione, o l’Amministratore Unico
con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 17 – Devoluzione del patrimonio
All’atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od associazioni sempre costituite in organizzazione non lucrative di utilità sociale o a fini
di pubblicità utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 – Norme finali
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
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